Oggi, 9 febbraio 2022, è stata approvata dalla Camera dei Deputati la legge sul bio, che regolamenta anche i distretti biologici.

All’unanimità supera il terzo passaggio parlamentare la legge del bio che regolamenta anche i bio-distretti.

Oggi, 9 febbraio 2022, è stata approvata all’unanimità dalla Camera dei Deputati la legge sul biologico, che riconosce e regolamenta anche i distretti biologici.

Il provvedimento attende ora il quarto (… e si spera rapido e definitivo!) passaggio parlamentare in Senato, essendo stato modificato il solo Art. 1, dal quale è stato eliminato il riferimento all’agricoltura biodinamica.

Si dice soddisfatto per l’approvazione all’unanimità della proposta di legge Salvatore Basile, presidente della Rete internazionale dei Bio-Distretti (IN.N.E.R.), che diciotto anni fa ha codificato il modello biodistrettuale nel Cilento, in Campania. “La gioia più grande è che questa legge (che abbiamo contribuito a sviluppare partecipando a diverse audizioni) è stata preceduta ieri in Parlamento dall’inserimento nella Costituzione italiana del principio della tutela dell’ambiente! Vengono così recepite le istanze di cambiamento provenienti anche da tantissimi giovani, impegnati in prima persona nei movimenti per il futuro eco-sostenibile del Pianeta. Una volta approvata in Senato la legge, avremo quindi a disposizione in Italia tutti gli strumenti necessari per rendere possibile il VERO cambiamento ecologico. Con IN.N.E.R. abbiamo realizzato protocolli d’intesa con le Istituzioni, i centri di ricerca, le università e le maggiori organizzazioni mondiali del biologico ed abbiamo messo a punto un Tool Kit con tutti gli strumenti necessari per il potenziamento e la creazione di nuovi distretti biologici. Siamo pronti a supportare nel percorso di transizione tutti i territori che ce lo chiederanno”.

Secondo i dati pubblicati da IN.N.E.R. (www.biodistretto.net) sono già oltre 50 le comunità locali che hanno avviato un distretto biologico e tutte le regioni/Province autonome ne contano oggi almeno uno.

Emilio Buonomo, il Presidente del più importante bio-distretto italiano e segretario generale di IN.N.E.R., mette in evidenza altri significativi aspetti della legge, che potrebbero dare un ulteriore forte impulso allo sviluppo del biologico territoriale nei prossimi anni: “nel Bio-Distretto Cilento abbiamo capito sin da subito come i distretti biologici si caratterizzassero anche per l’integrazione con le altre attività economiche presenti nell’area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette, com’è stato ora riaffermato anche nel comma 2 dell’art. 13 della proposta di legge appena approvata dalla Camera. In particolare sarà possibile dare piena attuazione alle decisioni della Commissione Europea, che ha già scelto i Bio-Distretti quale strumento per la rivitalizzazione delle aree rurali, anche attraverso la promozione turistica: COM(2021) 141 final/2 del 19.4.2021 – Piano d’Azione per lo sviluppo della produzione biologica; COM(2021) 345 final – Una visione a lungo termine per le zone rurali dell’UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040”.

Da questo punto di vista appare lungimirante la decisione di IN.N.E.R. di promuovere la costituzione del “Comitato Via Italiana”, per un nuovo turismo ispirato al bene comune ed a valori etici ed umanistici, propri dei bio-distretti. Il Comitato oltre che su IN.N.E.R. può contare su altri 20 soci di alto profilo, quali Touring Club Italiano, Fondazione per l’innovazione del terzo settore-Intesa Sanpaolo, Coop Culture, Federculture, Federparchi, Symbola, Legambiente, I Borghi più belli d’Italia, l’Associazione italiana per il turismo responsabile, Slow Food, l’Università Bicocca, e tanti altri.

I distretti biologici sono pronti a contribuire in modo decisivo alla VERA transizione ecologica dell’Italia.

Salvatore Basile ricorda infine che “sono tanti gli operatori biodinamici che operano con successo all’interno dei bio-distretti, rispettando in toto la normativa europea del biologico. A tutti loro va la nostra solidarietà, con la speranza di poter dar vita prossimamente anche a qualche Bio-Distretto dell’Agricoltura Biodinamica!”.

Di seguito i collegamenti ad un video-estratto delle fasi più significative del dibattito parlamentare ed a documenti e siti di riferimento per i bio-distretti.

https://drive.google.com/file/d/19WtvQMRjWIqXFzpul9qSCp-7wNX5iZOk/view?usp=sharing

http://biodistretto.net/wp-content/uploads/2022/02/leg.18.pdl_.camera.290-B.18PDL0143730.pdf

https://biodistretto.net/

www.gaod.online

Art. 13. (Distretti biologici)

  1. Fermo restando quanto previsto dal l’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:
    • a) la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare,  all’interno del territorio individuato dal bio-distretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;
    • b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale,  ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.
  2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l’integrazione con le altre attività economiche presenti nell’area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete « Natura 2000 », previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l’uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l’inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.
  3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell’ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in  materia.
  4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di   preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l’immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti an tropici sul suolo, sulle acque e sull’atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo   per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all’attività dell’azienda.
  5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:
    • a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l’uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l’innovazione al servizio di  un’economia circolare;
    • b) stimolare e favorire l’approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l’obiettivo di perseguire uno sviluppo attento   alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l’ambiente, la salute e le diversità locali;
    • c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l’applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
    • d) favorire lo sviluppo, la valorizza- zione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;
    • e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l’attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l’agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della bio-diversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell’uso della plastica;
    • f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
    • g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.
  6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell’ente, anche ai fini della presentazione  delle domande per i contributi nell’ambito  della Politica agricola comune dell’Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.
  9. Il Ministero e le regioni promuovono,   anche attraverso i propri siti internet istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la  predisposizione  di  schede  che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.
  10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.
  11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.